Occorrerà attendere la prossima settimana per conoscere la decisione che il Tar della Calabria sull’illegittimità del bando Enac impugnato dalla Sagas.La scorsa settimana (24 novembre u.s) il Tar si era espresso a favore della Sagas in relazione ai motivi aggiuntivi, vale a dire il riconoscimento del ricorso istruttorio anche per Sagas, riammettendo la società guidata da Matteo Ambrosio alla gara per la gestione trentennale dello scalo aeroportuale di Sant’Anna.Oggi il Tar ha discusso l’illegittimità e comunicato che i giudici decideranno nel merito, avendo tutto molto chiaro, nei primi giorni della prossima settimana.Come si ricorderà alla pubblicazione i legali analizzando il bando tra i profili sostanziali di illegittimità hanno rilevato che manca l’indicazione di un valore totale stimato del bando. In parole povere, manca una indicazione oggettiva e precisa nel disciplinare il valore totale della concessione, perché l’art. 167 comma 4 del nuovo Codice degli Appalti dispone espressamente il valore stimato della concessione calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nel documento di concessione. Disposizione che nel bando non c’è.Per i legali si evince inoltre “Contraddittorietà- Illogicità – Violazione del principiodi concorrenza e parità di trattamento degli offerenti . Incertezza nei criteri di formulazione dell’offerta tecnica ex parte ricorrente e di valutazione delle offerte ex parte amministrazione procede – Violazione orientamento alla base della suddivisione in lotti funzionali – Violazione principio più ampia partecipazione di PMI alle pubbliche gare.La previsione di cui all’art. 2.2del Disciplinare di Gara secondo cui “Sarà data preferenza al concorrente che abbia presentato offerta per entrambi i lotti anche se l’offerta ha ottenuto un punteggio inferiore per ciascun lotto, rispetto a quello attribuito agli altri concorrenti, perché entrambe le offerte risultino ideneee convenienti in relazione all’oggetto della concessione. Tale previsione, a nostro avviso scrivono i legali determina una lesione del principio concorrenziale nonché di parità di trattamento dei concorrenti alla base dell’affidamento dei contratti pubblici, come sancito ex art 30, comma 2 del Codice degli Appalti a tenore del quale “Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture, o servizi.Ciò in quanto: da un lato si consente la suddivisione in lotti e, dall’altro, si dà preferenza ai concorrenti che presentano offerte per entrambi i lotti progettuali;ciò ingenera incertezza nelle modalità di predisposizione dell’offerta tecnica da parte dei concorrenti.Questi i principi di illegittimità che vengono evidenziati dai legali analizzando il bando.

Bando Enac: Il TAR si pronuncerà la prossima settimana sull’illegittimità rilevata da Sagas
Articoli Correlati
-
L'ENAC non annulla il bando e impugna la sentenza del Tar
riceviamo e pubblichiamoL’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha appreso nel pomeriggio di oggi, 19 gennaio…
-
Bando Enac: Sagas esclusa dalla gara, confermata la regolarità della documentazione di Sacal
Si è svolta oggi a Roma, presso la sede dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) la…